Codice Deontologico

PRINCIPI DEONTOLOGICI DELL’AMMINISTRATORE D’IMMOBILI




Codice Deontologico

PRINCIPI DEONTOLOGICI DELL’AMMINISTRATORE D’IMMOBILI


PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
L’amministratore di condominio esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, allo scopo di tutelare i diritti e gli interessi del cliente, assicurando la conoscenza delle norme e delle leggi in materia di condominio. E’ dovere dell’amministratore d’Immobili curare costantemente la propria preparazione professionale, con particolare riferimento ai crediti formativi relativi all’aggiornamento predisposto dalla propria associazione professionale. L’amministratore di condominio conforma la propria condotta professionale ai principi di probità e lealtà.
Articolo 2
L’amministratore cura costantemente l’aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l’acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che la riguardano.
RAPPORTI CON I CONDÒMINI
Articolo 3
L’amministratore si attiene al mandato che gli viene conferito dall’assemblea condominiale che lo ha nominato, svolgendo con correttezza e competenza le funzioni che gli sono assegnate ed evitando che, nel suo operato, si generi un conflitto d’interessi.
Articolo 4
Nell’esercizio dell’attività professionale l’amministratore è tenuto al rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30/6/2003, n. 196) e alla conservazione, con ogni cura, dei documenti ricevuti e di quelli, di proprietà del condominio, che abbia redatto o acquisito in ragione del suo incarico e che esibirà ogni qualvolta ne faccia richiesta un avente diritto e, comunque, consegnerà al termine dell’incarico.
Articolo 5
L’amministratore nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni, al fine di tutelare gli interessi dei condòmini:
a) cura con diligenza la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di contabilità, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e di quello dell’anagrafe condominiale;
b) provvede all’invio dei verbali di assemblea, sia agli assenti che ai presenti, con la massima sollecitudine;
c) apre un conto corrente bancario o postale separato per ciascun condominio amministrato;
d) informare i condòmini con la massima urgenza di qualsiasi azione giudiziale promossa da o contro il condominio;
e) provvede a ricorrere a forma assicurativa riguardo rischi connessi l’esercizio dell’attività professionale.